Art. 13.
(Assegnazione della sede di servizio e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero del personale di cui all'articolo 12 avviene a cura dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il personale docente e amministrativo è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero. Tale personale è notificato alle autorità del Paese ospitante e iscritto in calce alla lista consolare.
      3. L' Agenzia ha l'obbligo di provvedere ad espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale di cui al presente articolo all'estero in tempo utile per un regolare inizio dell'anno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante.